Dal convegno New Drugs svolto a Bologna presentato in Università è emerso che, in Emilia Romagna, è presente un elevato tasso di consumo di nuove sostanze quali ketamina e cannabis sintetica.
Ma cosa s’intende per cannabinoidi sintetici?
Non è ben chiara la natura di queste sostanze.
Sono vendute principalmente su Internet sotto il nome di Spice o K2; allo stato puro si presentano sotto forma di materiale vegetale o oleoso al quale viene aggiunto principio attivo ricavato in laboratorio. Sono vendute come incensi, sali da bagno o deodoranti ambientali e sono etichettate come naturali e legali.
Alcune di queste sostanze possono essere fumate, alcune ingerite oppure se ne possono inalare i vapori. Il costo è relativamente basso.
In realtà non si tratta di marijuana, bensì di un principio attivo chimico ricavato in laboratorio che viene aggiunto, tramite infusione o vaporizzazione, ad una miscela di differenti erbe; questo principio attivo assomiglia per struttura al THC naturale, ma è completamente diverso rispetto agli effetti psicofisici, che risultano essere anche molto più potenti, per questo motivo è da considerarsi come una sostanza differente.
Finora pochi sono stati i casi clinici che hanno descritto gli effetti o la tossicità dei cannabinoidi di sintesi; la letteratura sugli effetti dei cannabinoidi sintetici è ancora limitata.
Gli effetti menzionati circa l’utilizzo della famiglia dei cannabinoidi sintetici sono:
- disturbi psichiatrici in cui predominano agitazione, ansia, allucinazioni, deliri paranoici, psicosi, alterazione del comportamento o della memoria o immediati disturbi cognitivi;
- disturbi fisici quali tachicardia, disturbi cardiaci, sudorazione profusa, iniezione congiuntivale, xerostomia (secchezza delle fauci), danno renale acuto per necrosi tubolare.
Alcuni studiosi hanno rinvenuto, in taluni casi, crisi epilettiche.
Non vi è un controllo a livello internazionale dei cannabinoidi sintetici, sebbene alcuni stati membri dell’ Unione Europea ne hanno inseriti alcuni nelle liste di sostanze sottoposte a controllo.*
In data 7 aprile 2010 in Italia il Ministro della Salute ha emanato, d’intesa con il Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un’Ordinanza che prevede il divieto di fabbricazione, importazione, immissione sul mercato e commercio (compresa la vendita on-line) dei prodotti denominati “Spice” e relative presentazioni commerciali, venduti come miscele aromatizzanti e profumatori di ambiente.
Tali sostanze sono poi state inserite con decreto nella Tabella I del D.P.R. 309/90, rendendole quindi assoggettabili alla legislazione in materia di stupefacenti.