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Affrontare la legge e le sue disposizioni comporta fare riferimento al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 309/90), questo è il riferimento normativo che si occupa di disciplinare la materia delle sostanze stupefacenti in Italia.

Suddiviso in 12 Titoli, alcuni dei quali a loro volta ulteriormente dettagliati in Capi, il testo – che dagli anni ‘90 ad oggi è stato oggetto di dibattiti e parziali modifiche – si prefigge lo scopo di trattare unitamente una materia complessa e intrecciata alle dinamiche sociali e alle nuove sostanze psicoattive che sono, man mano, introdotte nei mercati illegali.

Con questo approfondimento, cerchiamo di illustrare in maniera esemplificativa le norme più importanti del Titolo 7, che si occupa della repressione delle attività illecite.

In particolare, ci soffermeremo sugli articoli 73 e 75, per fornire una panoramica delle sanzioni penali e amministrative in materia di sostanze stupefacenti attualmente vigenti in Italia.

Le sostanze stupefacenti e psicotrope sono sottoposte alla vigilanza e controllo del Ministero della Salute e sono raggruppate in 4 Tabelle.

  • Tabelle I e III: droghe pesanti e farmaci equiparati (es. barbiturici)
  • Tabelle II e IV: droghe leggere e farmaci equiparati (es. benzodiazepine)

La cannabis  è l’unica sostanza classificata come leggera e fa parte della Tabella II,  tutte le altre sono sostanze pesanti.  Il principio attivo della Cannabis che ha effetto drogante è il Tetraidrocannabinolo (THC)

Articolo 73, D.P.R. 309/90 - condotte e comportamenti quali lo “SPACCIO” di sostanze illegali

Viene sanzionata la condotta di chiunque:

– offre o mette in vendita, – cede, – distribuisce, – coltiva, – produce, – fabbrica, – commercia, – trasporta, – procura ad altri, – estrae, – raffina, – vende, – invia, – passa o spedisce in transito, – consegna per qualunque scopo .. sostanze stupefacenti o psicotrope illegali.

QUALI SONO LE SANZIONI PENALI relative all’articolo 73:

  • Spaccio di sostanze leggere (Cannabinoidi di origine naturale): pene da 2 anni a 6 anni e multe da 5.164 a 77.468 €
  • Spaccio di sostanze pesanti: pene da 8 anni a 20 anni, multe da 5.822 a 258.228 €

Il comma 5 dell’articolo prevede l’ipotesi che si configura se per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità. In tal caso, la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 4 anni, e la multa da 1.032 a 10.329 euro.

Attenzione!

In base alla nuova normativa è consentito:

– L’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.p.,

– Sono comunque consentite le intercettazioni telefoniche

– È applicabile il nuovo istituto della sospensione con messa alla prova ai sensi dei nuovi art.168 bis e ss.c.p., introdotti dalla legge n. 67/2014

Articolo 75, D.P.R. 309/90 per DETENZIONE di sostanze illegali

L’articolo 75 punisce la condotta di chiunque, per farne uso personale, illecitamente:

– importa, – esporta, – acquista – riceve a qualsiasi titolo – comunque detiene… sostanze stupefacenti o psicotrope illegali.

Cosa significa DETENERE? Avere a disposizione una sostanza stupefacente destinata all’uso personale. Per esempio: ¨ essere trovato mentre si sta preparando o consumando ¨ averla addosso (nelle tasche dei pantaloni, della giacca, …) ¨ averla dentro lo zaino, dentro la borsa, all’interno del portafoglio… ¨ averla sulla macchina, moto …. ¨ averla a casa in un cassetto, in una scatola. Si può essere ritenuto responsabile di detenzione se: ¨ se si è visti nell’atto di gettarla dal finestrino della macchina, o nell’atto di gettarla a terra o sotto la panchina dove si è seduti al parco….

Per l’avvio del procedimento amministrativo cosa fanno LE FORZE DELL’ORDINE?

Le Forze dell’Ordine che hanno rinvenuto la sostanza stupefacente, devono:

– sequestrare la sostanza;

– verificare la natura psicoattiva con esami di laboratorio o esami tecnici;

– scrivere un verbale di contestazione dell’illecito art. 75;

– trasmettere la segnalazione in Prefettura per la trattazione del procedimento amministrativo.

COSA FA LA PREFETTURA? L’Assistente Sociale della Prefettura convoca con una ordinanza scritta la persona segnalata per un colloquio. Al fine di conoscere i motivi del consumo, offrire informazioni e valutare le sanzioni amministrative da applicare. Se minorenni, la convocazione è con i genitori. La Prefettura è tenuta a segnalare la persona ai servizi competenti socio-sanitari (a Bologna sono SerDp, Area 15, Loop) che convoca la persona per un incontro di informazione, di prevenzione o di eventuale cura; questo colloquio con i servizi socio-sanitari singoli è facoltativo. Da tener conto è che, se si decide di partecipare a un percorso info-educativo o un programma terapeutico e socio-riabilitativo, le sanzioni potrebbero essere sospese o abbreviate.

QUALI SONO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE? Sono di competenza della Prefettura di residenza e possono essere:

  1. sospensione patente di guida/certificato di guida per motoveicoli o ciclomotori, o divieto di conseguirlo
  2. sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla
  3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli
  4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario

La durata delle sanzioni varia in base al tipo di sostanza:

da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti PESANTI (anche cannabinoidi di origine sintetica)

da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti LEGGERE, quali la cannabis naturale.

Oltre alle sanzioni la Prefettura può disporre la revisione della patente di guida presso la Commissione Medica Locale dell’Ausl che prevede l’accertamento dei requisiti psicofisici alla guida mediante esami sanitari

IL FORMALE INVITO

La Prefettura in determinati casi (a titolo di esempio: prima violazione, sostanza leggera/cannabis, tenuita’ della violazione) può applicare al posto delle sanzioni, un provvedimento di “formale invito” detto anche “ammonizione”, invitando la persona a non fare più uso di sostanza illegali, e pertanto a non commettere ulteriori violazioni, facendo presente che, in caso di ulteriore segnalazione, verranno applicate le sanzioni previste.

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